Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei contributi sociali).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), il Governo

 

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si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:

          a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'autosufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5, intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;

          b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;

          c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi sociali per i trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 confluiscano in due appositi fondi, denominati «Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversone aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro» e «Fondo per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro», assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.